Certificazione Unica
Ai sensi dell’art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:
- l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l’ammontare delle ritenute operate;
- l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Per numerose tipologie di redditi, il sostituto d’imposta deve utilizzare la Certificazione Unica approvata dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la Certificazione Unica 2022, approvata con il provv. 14.1.2022 n. 11169).”
1 . Ambito applicativo
La Certificazione Unica riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli 49e 50 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.