“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili – Disposizioni attuative e chiarimenti
L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (Decreto PNRR) ha introdotto, a partire dall’1.10.2024, la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.
La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a sospensione, revoca, incremento o decurtazione dei crediti.
Ambito applicativo
Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati con le seguenti precisazioni:
- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
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