Comunicazione delle operazioni transfrontaliere – Modifiche (c.d. “nuovo esterometro”)
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI) oltre che stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022.
Di seguito verrà riepilogato brevemente l’adempimento con particolare focus su:
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la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
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i termini di trasmissione;
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i profili sanzionatori (si evidenzia che gli effetti dei profili sanzionatori decorrono dall’1.1.2022).
1 . Ambito di applicazione
1.1 Ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:
Alleghiamo alla presente la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro predisposta dall’Agenzia delle entrate, aggiornata al 04 febbraio 2022.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.