Limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2022
Con il decreto “Aiuti quater” è stato aumentato il tetto massimo di non imponibilità delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.
Si ritiene utile ricordare che:
- per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva è di 3.000 euro;
- il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma;
- il fringe benefit non può essere erogato in denaro (con eccezione delle utenze);
- il termine entro il quale erogare questo fringe benefit è il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargata).
1 . Fringe benefit fino a 3.000 euro
Per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit concessi ai dipendenti è di 3.000,00 euro.
La suddetta franchigia si applica cumulativamente ai beni e servizi concessi, nel periodo di imposta 2022, al singolo dipendente, ivi inclusi i buoni spesa e altri beni in natura.
L’art. 12 del DL n. 115 del 2022 (decreto aiuti bis che aveva aumentato il limite di fringe benefit a 600 euro) ha previsto che possano essere ricompresi anche il rimborso al dipendente delle utenze domestiche per acqua, energia e gas (previa acquisizione del giustificativo di spesa, ai fini della esenzione in capo al dipendente e della deducibilità in capo al datore di lavoro).
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.