Archivio Categoria: News

Circolare n. 49/2024

Compensi amministratori: guida ai controlli di fine anno

A norma dell’articolo 2364 cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.

Dal punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall’amministratore.

La loro deducibilità, in capo alla società erogante, segue le regole dell’articolo 95 comma 5 TUIR, e cioè è collegata all’esercizio di corresponsione.

Adempimenti civilistici – cenni

A norma dell’articolo 2364, cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche statutarie (es. amministratori delegati), la determinazione della remunerazione avviene ad opera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nei limiti previsti dall’assemblea di determinazione della remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli a cui sono affidati particolari incarichi.

Il compenso riconosciuto all’amministratore di società può essere corrisposto sotto diverse forme, nel senso che può essere elargito:

  • in misura fissa e liquidato con cadenza periodica o “una tantum” oppure;
  • in misura percentuale sull’utile d’esercizio da calcolarsi sugli utili netti distribuibili (dedotta, quindi, la quota di utili destinata a riserva legale, a copertura perdite ovvero ad altri usi).

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 48/2024

Acconto IVA – Art. 6 della L. 29.12.90 n. 405

L’art. 6 della L.29.12.1990 n. 405 stabilisce l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, che si configura quale anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

– su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);

– su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);

– su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542)

Il versamento deve essere effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Per l’anno corrente, la scadenza è fissata al 27.12.2024.

Con il D. Lgs. 87/2024, è stato parzialmente modificato il regime sanzionatorio per gli omessi o tardivi versamenti, così come l’istituto del ravvedimento operoso.

 

ESONERI

Sono esonerati dall’obbligo:

  • i soggetti tenuti a versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2024 e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2024 (soggetti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2024 (soggetti “trimestrali”), poiché non hanno registrato operazioni in tale mese o trimestre;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • i soggetti che svolgono attività di intrattenimento in regime speciale ex 74 co. 6 del DPR 633/72;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario previsto dalla 16.12.91 n. 398;
  • i soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
  • i soggetti in regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 54 – 89 della Legge 23.12.2014 n. 190;
  • i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti ai fini IVA;
  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni attive con applicazione del meccanismo dello “split payment”.

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Circolare n. 47/2024

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Contributi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande

Con il DM 6.8.2024 n. 208, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Mediante il successivo DM 20.11.2024 n. 537, pubblicato sulla G.U. 3.12.2024 n. 283, sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

 

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Circolare n. 46/2024

Imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA – Principali novità del D. Lgs. 18.9.2024 n. 139

In attuazione dell’art. 10 della delega per la riforma fiscale, Legge n. 118 del 9.8.2023, Il D. Lgs. n. 139 del 18.09.2024 (pubblicato sulla G.U. 2.10.2024 n. 231), reca i principi direttivi su:  

  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di registro;
  • imposta di bollo;
  • altri tributi indiretti diversi dall’IVA;

Le disposizioni avranno effetto a partire dall’1.1.2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione, alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Di seguito si illustrano le principali novità del D. Lgs. 18.9.2024 n. 139.

Modifiche alla disciplina delle imposte di successione e donazione

Il D. Lgs. 139/2024 apporta una serie di modifiche al D. Lgs. 346/90, recante la disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni.

Gli interventi in questione:

  • in parte costituiscono il recepimento di principi già consolidati in giurisprudenza e nella prassi dell’Amministrazione finanziaria;
  • in parte introducono novità vere e propri

 

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Circolare n. 45/2024

Decreto riscossione: sintesi delle nuove misure

Il Consiglio dei ministri del 3.07.2024 ha approvato, in esame definitivo, il decreto contenente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, recependo alcune delle proposte di modifica avanzate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere.

Rispetto alla versione approvata in via preliminare sono state previste alcune novità, tra cui si segnalano:

  • le nuove norme sul discarico dei ruoli e sull’impugnabilità del ruolo e della cartella;

  • la cartolarizzazione dei crediti non recuperati mediante società specializzate.

 

Discarico automatico

A decorrere dal 1.01.2025 i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esclusi i crediti per risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, non riscossi entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento saranno automaticamente discaricati, sulla base delle disposizioni previste da uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1.01.2025 per le quali:

  • al 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
  • tra la data di affidamento e il 31.12 del 5° anno successivo sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi ovvero sono intervenute rateizzazioni delle cartelle o dilazioni conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere alla data del 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

 

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Circolare n. 44/2024

Distacchi e prestiti di personale: novità introdotte dal DL 16.9.2024 n. 131 (conv. L. 14.11.2024 n. 166.)

Con la legge n. 166 del 14 novembre 2024, entrata in vigore il 15 novembre 2024,  sono state previste numerose disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Nella presente circolare si analizzano le modifiche apportate alla disciplina IVA relativa ai prestiti e ai distacchi del personale: è stato infatti abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  l’art. 8 comma 35 della legge n. 67 del 1988 che stabiliva la non rilevanza IVA dei prestiti e dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

A partire dal nuovo anno tali prestiti e distacchi del personale sono da considerarsi rilevanti ai fini IVA.

Distacchi e prestiti di personale – Rilevanza ai fini IVA

L’art. 16-ter del DL 131/2024, come risulta dopo la conversione nella legge n. 166 del 2024, abroga, con effetto dall’1.1.2025, l’art. 8 co. 35 della L. 11.3.88 n. 67, il quale stabilisce attualmente che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Con l’abrogazione di tale norma, dunque, i prestiti e i distacchi di personale non possono più considerarsi esclusi da IVA e diventano rilevanti ai fini dell’imposta in base ai principi generali di applicazione del tributo.

La novità ha particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di imprese che presentano limitazioni all’esercizio della detrazione.

 

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Circolare n. 43/2024

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive

Con comunicato stampa del 27 novembre 2024, il MEF ha ufficializzato il contenuto di un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 19.10.2024 n. 155 che prevede, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.

Nell’esame dell’attuale norma, si richiamano, ove compatibili, i chiarimenti resi dalla circolare Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31.

Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Nonostante la norma richiami la seconda rata di acconto, sulla scorta dei chiarimenti resi dalla circolare 31/2023, si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

 

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Circolare n. 42/2024

Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti

Per le imprese e i professionisti arriva, dal 2025, l’obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili.

La stretta, prevista dall’articolo 10 del Ddl di Bilancio per il 2025, riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea.

Chi non si adeguerà perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, mentre per il dipendente, se chiede il rimborso, scatterà la tassazione in busta paga.

I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell’inizio del nuovo anno.

Premessa

L’intervento del Ddl di Bilancio sulle modalità di pagamento delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) tende a contrastare, secondo la relazione tecnica, fenomeni di evasione generati principalmente:

  • dalla sotto-fatturazione da parte dei prestatori;
  • dalla deduzione in capo ai committenti di costi non effettivamente sostenuti;
  • dal rimborso di note spese di importo gonfiato o comunque non relative a oneri effettivamente pagati.

A fronte di queste situazioni, il Ddl di Bilancio, di prossima approvazione, introduce, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un generalizzato obbligo di effettuare i pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici di linea di cui all’articolo 1 della legge 21/1992 (si tratta, in sostanza, di taxi o noleggio con conducente) solo attraverso bonifici bancari o postali, oppure con mezzi di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari).

 

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Circolare n. 41/2024

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Imposte sui redditi

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

 Omaggio ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

 

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Circolare n. 40/2024

DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143

Il DL 9.08.2024 n. 113 (c.d. decreto “Omnibus”) è stato convertito nella L. 7.10.2024 n. 143, pubblicata sulla G.U. 8.10.2024 n. 236 ed entrata in vigore il 9.10.2024, prevedendo numerose novità in materia fiscale ed economica.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 113/2024 (ad esclusione di quelle riguardanti il concordato preventivo, precedentemente analizzate nella circolare n. 39).

Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “Bonus Natale”)

L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “Bonus Natale”).

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

 

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