Compensi amministratori: guida ai controlli di fine anno
A norma dell’articolo 2364 cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.
Dal punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall’amministratore.
La loro deducibilità, in capo alla società erogante, segue le regole dell’articolo 95 comma 5 TUIR, e cioè è collegata all’esercizio di corresponsione.
Adempimenti civilistici – cenni
A norma dell’articolo 2364, cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.
Per gli amministratori investiti di particolari cariche statutarie (es. amministratori delegati), la determinazione della remunerazione avviene ad opera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nei limiti previsti dall’assemblea di determinazione della remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli a cui sono affidati particolari incarichi.
Il compenso riconosciuto all’amministratore di società può essere corrisposto sotto diverse forme, nel senso che può essere elargito:
- in misura fissa e liquidato con cadenza periodica o “una tantum” oppure;
- in misura percentuale sull’utile d’esercizio da calcolarsi sugli utili netti distribuibili (dedotta, quindi, la quota di utili destinata a riserva legale, a copertura perdite ovvero ad altri usi).
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.