Acconto IVA – Art. 6 della L. 29.12.90 n. 405
L’art. 6 della L.29.12.1990 n. 405 stabilisce l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, che si configura quale anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:
– su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);
– su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);
– su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542)
Il versamento deve essere effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Per l’anno corrente, la scadenza è fissata al 27.12.2024.
Con il D. Lgs. 87/2024, è stato parzialmente modificato il regime sanzionatorio per gli omessi o tardivi versamenti, così come l’istituto del ravvedimento operoso.
ESONERI
Sono esonerati dall’obbligo:
- i soggetti tenuti a versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2024 e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2024 (soggetti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2024 (soggetti “trimestrali”), poiché non hanno registrato operazioni in tale mese o trimestre;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che svolgono attività di intrattenimento in regime speciale ex 74 co. 6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario previsto dalla 16.12.91 n. 398;
- i soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- i soggetti in regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 54 – 89 della Legge 23.12.2014 n. 190;
- i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti ai fini IVA;
- i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni attive con applicazione del meccanismo dello “split payment”.
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