Archivio Categoria: News

Circolare n. 26/2022

Riflessi operativi delle novità in materia di crisi d’impresa

Il D.lgs. 83/2022, in vigore dallo scorso 15 luglio 2022, ha modificato il D.lgs. n.14 del 12.1.2019 (recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – c.d. CCII) introducendo la riforma della previgente Legge Fallimentare.

Viene individuata, quale elemento determinante alla rilevazione tempestiva dello stato di “crisi” dell’impresa, la diagnosi precoce e la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. A tal fine:

  • da un lato, l’imprenditore (anche individuale) è tenuto a dotarsi di misure e/o assetti organizzativi che consentano di monitorare i possibili segnali della crisi,
  • dall’altro, vengono esplicitamente previsti alcuni segnali che determinano la necessità di segnalazione da parte dei creditori qualificati (Agenzia delle Entrate e INPS) ovvero dall’organo di controllo.

Senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia e la necessità di confronti specifici, la presente circolare vuole richiamare l’attenzione su alcuni concetti di fondo e soprattutto su alcune ricadute operative immediate.

Premessa.: Brevi cenni al concetto di “Crisi” e sua prevenzione

Il CCII definisce il concetto di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Diversamente, costituisce insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 25/2022

Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali: prospetto di riepilogo ai fini contabili per l’assolvimento degli obblighi IVA

A decorrere dal 9.6.2022, per consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, contestualmente allo svincolo delle merci. Infatti, a seguito della reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, non è più previsto l’utilizzo del formulario DAU (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.6.2022 n. 22).

1 . La digitalizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione

Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0, l’ADM ha stabilito di applicare – a decorrere dal 9 giugno 2022 – il nuovo modello di dati, definito a livello unionale con riferimento alle dichiarazioni doganali, presentate in procedura ordinaria, afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito.

Tale innovazione assume una notevole importanza sul piano operativo, in quanto, con il passaggio ad un sistema più moderno di trasmissione elettronica dei dati, è superata la tradizionale struttura del DAU (Documento Amministrativo Unico) ed è contestualmente avviato un percorso di graduale dismissione del preesistente messaggio “IM”.

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Circolare n. 24/2022

Contributo AGCM per il 2022

Il 31 luglio 2022 è in scadenza il pagamento del Contributo annuale agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1 . Scadenza del versamento

Scadenza per il versamento è stabilita al 31 luglio 2022.

Il versamento può essere effettuato a partire dal 1° luglio 2022.

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Circolare n. 23/2022

Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

 Con la presente informativa si allega la risposta, dell’Agenzia delle Entrate n. 270 del 18 maggio 2022, ad un interpello di un contribuente, dove si evidenzia che, ai fini della fruibilità del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi) è necessario che anche sui documenti di trasporto, oltre che sulle fatture, siano riportati i riferimenti normativi di tale agevolazione.

1 . Risposta Agenzia delle Entrate n. 270 del 2022

1.1 Quesito

La società XXX (di seguito l’istante) ha chiesto alla scrivente un parere ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della Legge n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). L’istante rappresenta che:

  • la società ha acquistato un bene nuovo avente caratteristiche tali da poter godere del credito d’imposta 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1056, legge 178/2020;
  • entro il 31.12.2021 ha versato un acconto pari al 20 per cento del valore del bene;
  • nella fattura di acconto è riportata ‘indicazione della norma agevolativa al fine di poter godere del credito d’imposta; l’investimento verrà concluso entro il 30.06.2022 ed il bene verrà posto in esercizio.

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Circolare n. 22/2022

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere – Modifiche (c.d. “nuovo esterometro”)

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI) oltre che stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022.

Di seguito verrà riepilogato brevemente l’adempimento con particolare focus su:

  • la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;

  • i termini di trasmissione;

  • i profili sanzionatori (si evidenzia che gli effetti dei profili sanzionatori decorrono dall’1.1.2022).

1 . Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

Alleghiamo alla presente la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro predisposta dall’Agenzia delle entrate, aggiornata al 04 febbraio 2022.

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Circolare n. 21/2022

IMU 2022 – Versamento della prima rata entro il 16.06.2022

Il termine entro cui deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.06.2022.

Il Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies stabilisce che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare

La legge di bilancio 2022 ha modificato il trattamento fiscale dei beni immobili posseduti in Italia da persone fisiche residenti all’estero e titolari di trattamenti pensionistici, prevedendo una riduzione del 37,5% dell’aliquota IMU.

In allegato, inoltre, i moduli per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del dell’acconto, da rendere allo studio entro il giorno 08.06.2022.

1 . Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il proprietario (an­che detto “nudo proprietario”).

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

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Circolare n. 20/2022

Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza COVID – Modalità e termini di presentazione

L’art. 1 co. 13 – 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali. Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

1 . Soggetti tenuti alla presentazione dell’autodichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI

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Circolare n. 19/2022

Richiesta documentazione per i modelli: 730-740/2022 (no partita IVA) e ulteriore documentazione per i soggetti titolari di partita IVA

1 . Richiesta informazioni per il modello redditi 2022 persone fisiche

Di seguito inviamo una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2022, relativa all’anno 2021, delle persone fisiche.

Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le so­cie­tà di persone, si vedano anche le schede successive.

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Circolare n. 18/2022

Principali novità introdotte con i c.d. “decreto energia” e “decreto Ucraina” in materia energetica

Con i decreti legge n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia) e n. 21 del 2022 (c.d. decreto Ucraina), sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si precisa che si tratta di decreti in corso di conversione in legge e che, quindi, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

1 . Aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano

L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di ali­quota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021). In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quan­to ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

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Circolare n. 17/2022

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato – Modifiche dall’1.4.2022

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, ha previsto l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Prima dell’entrata in vigore del DL 24.3.2022 n. 24, tale obbligo era previsto fino al 31.3.2022 per i lavoratori con meno di 50 anni, con obbligo, per quelli over 50, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione.

Il DL 24.3.2022 n. 24, sostituendo l’art. 4-quinquies del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, ha previsto:

  • per i lavoratori con meno di 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30.4.2022;

  • per i lavoratori over 50, l’obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base per accedere ai luoghi di lavoro dall’1.4.2022 al 30.4.2022, rimanendo fermi sia l’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 fino al 15.6.2022, sia le sanzioni pecuniarie collegate previste dall’art. 4-sexies del medesimo DL.

 

1 . Durata temporale

Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:

  • dal 15.10.2021 al 14.2.2022, l’obbligo di green pass base per tutti i lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica;
  • dal 15.2.2022 al 30.4.2022 (prima fino al 31.3.2022), l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;
  • dal 15.2.2022 al 31.3.2022 (prima fino al 15.6.2022), l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50;
  • dall’1.4.2022 al 30.4.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori over

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