Archivio Categoria: News

Circolare n. 14/2024

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Entro il 18 marzo 2024 le società di capitali, ad eccezione delle società cooperative e mutue assicuratrici, devono versare la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all’articolo 2421 del Codice Civile.

1 . La vidimazione dei libri sociali per le società di capitali e soggetti equiparati

I soggetti interessati dall’adempimento sono le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A.), le società consortili a responsabilità limitata e i consorzi tra enti territoriali, anche se in liquidazione ordinaria o se sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che permanga l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile. La soggettività passiva si estende anche agli enti commerciali di cui all’art. 73 comma 1, lett. b) del TUIR, vale a dire agli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 13/2024

PEC diventa REM

Entro la fine del 2024 sarà necessario adeguare la propria casella PEC in REM (Registered Electronic Mail) rendendo così i messaggi validi in tutta la Comunità Europea, questo adeguamento sarà GRATUITO, prevederà l’identificazione certa del mittente e del destinatario mediante l’autenticazione a due fattori.

1 . Il regolamento eIDAS e i nuovi standard Europei

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, ha sollevato dubbi circa la conformità della PEC in quanto:

  • non permette di certificare l’identità del mittente;
  • non permette di certificare l’identità del destinatario;
  • non garantisce in maniera incontrovertibile l’integrità e autenticità di un documento (gli allegati inviati tramite PEC, in sede di giudizio, vengono considerati come privi di sottoscrizione, se privi di apposizione di firma digitale).

Ne consegue che non può essere riconosciuta come “servizio elettronico di recapito certificato” (SERCQ), ma solo come “servizio di recapito certificato” (SERC).

 

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Circolare n. 12/2024

Certificazione Unica 2024 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 7.2.2024) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2024, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

 

1 . Ambito applicativo della Certificazione Unica 2024

La Certificazione Unica 2024 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2023;

 

 

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Circolare n. 11/2024

AREA WEB DATEV KOINOS – DISMISSIONE CREDENZIALI ENTRO IL 31.03.2024 E NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Con riferimento alle modalità di accesso alla citata area riservata, si informa che entro il 31 marzo 2024 verranno dismesse le Vostre credenziali.

Pertanto, per evitare problematiche di accesso, Vi invitiamo a creare il nuovo account DATEV KOINOS “DKid” seguendo le istruzioni riportate nella guida allegata ed a non modificare l’indirizzo e-mail indicato originariamente nell’account.

 

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Circolare n. 10/2024

Contribuzione 2024 artigiani e commercianti

Con la circolare INPS del 7 febbraio 2024, n. 33, sono state fornite le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti per il 2024.

1 . Contribuzione artigiani e commercianti

Con la circolare n. 33 pubblicata il 7 febbraio 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per quest’anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed commercianti, indicando con l’occasione le aliquote e gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito) da utilizzare.

 

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Circolare n. 9/2024

Nuovo blocco alle compensazioni orizzontali in presenza di debiti per imposte erariali, scaduti e superiori a 100.000 euro

La legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) interviene con nuove disposizioni in materia di utilizzo di crediti per imposte erariali in presenza di ruoli scaduti.

Dal 1° luglio 2024, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali per un importo superiore a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.

Il divieto cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

 

Dato che la norma non è chiara, non escludiamo che possa essere interpretata in modo diverso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nei prossimi mesi, ma è necessario per il momento verificare la presenza di ruoli scaduti al fine di evitare indebiti utilizzi.

1 . Compensazione preclusa con ruoli sopra 100.00 euro

Con la legge di bilancio 2024 è stato previsto un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Di conseguenza, il divieto sembra permanere anche se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

 

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Circolare n. 8/2024

Adempimenti tributari – Novità del DLgs. 8.1.2024 n. 1

Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

1 . Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

 

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Circolare n. 7/2024

Tariffe ACI per l’anno 2024

Con comunicato pubblicato in G.U. n. 298 del 22.12.2023 sono state rese note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per l’anno 2024 (art 3 comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n 314).

1 . Tariffe ACI per l’anno 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

 

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Circolare n. 6/2024

Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024 – Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 216

L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici.

1 . Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

 

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Circolare n. 5/2024

Novità in materia di IRPEF e IRES – DLgs. 30.12.2023 n. 216 

Con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.

Di seguito vengono analizzate le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, nonché in materia di ACE (aiuto alla crescita economica), la quale è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

La “super deduzione” per le nuove assunzioni effettuate nel 2024, prevista dall’art. 4 del DLgs. 216/2023, sarà invece analizzata nella successiva circolare.

1 . Riforma dell’IRPEF per il 2024

Gli artt. 1 e 2 del DLgs. 216/2023 hanno apportato alcune modifiche in materia di aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF, che sono applicabili per il solo periodo d’imposta 2024.

 

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