Regime forfettario: acquisti in Reverse Charge
AI pari degli altri operatori, anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad assolvere l’IVA per gli acquisti per i quali assumono la veste di debitori d’imposta o mediante autofattura o tramite integrazione della fattura ricevuta. Stante l’indetraibilità dell’imposta, essi sono tuttavia tenuti a eseguire il versamento deII’IVA entro il 16 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.
Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
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per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
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per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato – per l’applicazione dell’IVA in Italia;
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per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge).
Gli acquisti intracomunitari dei forfettari
Per gli acquisti intracomunitari di beni, i forfettari seguono le regole previste per i soggetti di cui all’art. 38, comma 3, lett. c), DL n. 33J/1993. Conseguentemente, se il forfettario opta per l’applicazione deII’IVA (barrando la casella del quadro VO), l’imposta è assolta in reverse charge e comporta il versamento deII’IVA con F24. Se non è esercitata l’opzione, gli acquisti fino all’ammontare annuo di 10 mila euro non si considerano intracomunitari e l’IVA è assolta dal cedente nello Stato di partenza dei beni. Se è superata la soglia nell’anno precedente o in quello in corso, l’IVA è dovuta in Italia e va assolta con le stesse modalità previste per i soggetti che hanno optato. Per gli acquisti intracomunitari, il forfettario dev’essere iscritto al VIES.
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