Circolare n. 22/2023

Detrazioni d’imposta per interventi edilizi – DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. “Blocca opzioni”) – Novità apportate in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, e convertito con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, è stata esclusa la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo”, ex art. 121 del DL 34/2020, dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del decreto), salvo nei casi specificatamente previsti.

Sono poi state introdotte anche alcune novità ed “interpretazioni autentiche” in relazione a determinate previsioni normative inerenti i bonus edilizi e la loro cessione/sconto.

Entrata in vigore

Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023, mentre la legge di conversione, L. 38/2023, è entrata in vigore il 12.4.2023.

1 . Proroga del superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi

L’art. 1 del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:

  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.