Circolare n. 23/2023

Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

1 . Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.