Aiuti di Stato de minimis
In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.
Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.
Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato(RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.
Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.
In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.
Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.
Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.
Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.
Premessa
La disciplina degli aiuti de minimis va inquadrata nell’ambito della più ampia disciplina unionale che regola le misure di vantaggio selettive che per le loro caratteristiche possono risultare dannose alla concorrenza all’interno del mercato comune europeo o comunque incidere in maniera distorsiva sugli scambi tra Stati membri.
L’art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede un generale divieto con riguardo agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
A fronte del divieto sopracitato è prevista un’apposita procedura di notifica tale per cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Commissione i progetti atti a istituire o modificare aiuti affinché quest’ultima possa pronunciarsi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.
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