Concordato preventivo biennale – Novità del DL 19.10.2024 n. 155 – Ulteriori chiarimenti
Gli articoli 2-ter e 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. “Omnibus”), inseriti in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, introducono due misure, di segno opposto, legate al concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 13/2024 (CPB). Si tratta, in particolare:
- della riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie di cui all’art. 21 del DLgs.472/97, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato preventivo biennale;
- del nuovo regime di ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva; la misura è riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.
Di seguito, si illustrano le principali caratteristiche delle suddette novità, tenendo conto dell’estensione del regime del ravvedimento ai soggetti esclusi dagli ISA, introdotta dall’art. 7 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025).
Vengono inoltre segnalati i principali ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale diffusi dall’Agenzia delle Entrate, mediante risposte ad alcune FAQ.
Soglie ridotte per l’applicazione delle sanzioni accessorie
L’art. 21 del D. Lgs. 472/97 individua le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
- interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione;
- sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.