Regime dei costi “black list”
Per effetto dell’art. 1 co. 84 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), il quale ha introdotto i commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110 del TUIR, i costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali:
– che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
– i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.
Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.
1 . Decorrenza
Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023.
Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 “solare”.
Per approfondimenti sulle novià in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.