Circolare 39/2024

Concordato preventivo biennale: riapertura dei termini per l’adesione ed esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024 è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

È infatti stato previsto, all’articolo 1, che i contribuenti:

  • che applicano gli ISA;
  • che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2023;

   possono esercitare l’adesione al CPB entro il prossimo 12 dicembre 2024 mediante l’invio di una dichiarazione integrativa.

Infine, analizzeremo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate (con il provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024) circa le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

Riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

 Ambito soggettivo

La novità più significativa dell’art. 1 del DL 167/2024 riguarda l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.

Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

 

Circolare n. 38/2024

IMU 2024 – Versamento del saldo entro il 16.12.2024

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2024 è stabilito al 16.12.2024.

Alleghiamo i moduli per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del saldo, da rendere allo studio entro il giorno 06.12.2024.

Ricordiamo che l’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 18 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2024, quindi:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 17.06.2024 (cadendo il 16.06.24 di Domenica) sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2023;
  • la seconda rata dovrà essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2024.

 

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Circolare n. 37/2024

Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE.

Contributo INPS ex L. 335/95 – Riepilogo della disciplina.

Il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 è sabato) scade il termine per il versamento degli ac­conti d’imposta e contributivi per il 2024. Per le società ed enti il cui esercizio so­ciale non coincide con l’anno solare, il termine di versa­mento del secondo o unico acconto è sta­bilito entro l’11° mese dell’esercizio.

Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel co. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.

Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES, si appli­chino anche al versamento degli acconti IRAP.

Le principali novità applicabili nel calcolo degli acconti 2024 riguardano:

  • concordato preventivo biennale: calcolo degli acconti sulla base dei redditi concordati;

  • imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): versamento dell’acconto per la prima volta nel 2024;

  • acconti calcolati con metodo storico: obbligo di ricalcolo in caso di applicazione della flat tax incrementale per il 2023

Obblighi di versamento e modalità di calcolo

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2024 per i redditi del 2023 sono potenzial­mente tenuti al versamento degli acconti d’imposta; occorre però verificare se l’acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

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Circolare n. 36/2024

Concordato preventivo biennale – Novità del DL 19.10.2024 n. 155 – Ulteriori chiarimenti

Gli articoli 2-ter e 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. “Omnibus”), inseriti in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, introducono due misure, di segno opposto, legate al concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 13/2024 (CPB). Si tratta, in particolare:

  • della riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie di cui all’art. 21 del DLgs.472/97, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • del nuovo regime di ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva; la misura è riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

Di seguito, si illustrano le principali caratteristiche delle suddette novità, tenendo conto dell’estensione del regime del ravvedimento ai soggetti esclusi dagli ISA, introdotta dall’art. 7 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025).

Vengono inoltre segnalati i principali ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale diffusi dall’Agenzia delle Entrate, mediante risposte ad alcune FAQ.

Soglie ridotte per l’applicazione delle sanzioni accessorie

L’art. 21 del D. Lgs. 472/97 individua le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  • interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione;
  • sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.

 

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Circolare n. 35/2024

Aiuti di Stato de minimis

In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.

Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.

Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato(RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.

Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.

In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.

Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.

Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.

Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.

Premessa

La disciplina degli aiuti de minimis va inquadrata nell’ambito della più ampia disciplina unionale che regola le misure di vantaggio selettive che per le loro caratteristiche possono risultare dannose alla concorrenza all’interno del mercato comune europeo o comunque incidere in maniera distorsiva sugli scambi tra Stati membri.

L’art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede un generale divieto con riguardo agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

A fronte del divieto sopracitato è prevista un’apposita procedura di notifica tale per cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Commissione i progetti atti a istituire o modificare aiuti affinché quest’ultima possa pronunciarsi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

 

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Circolare n. 34/2024

Pagamenti tracciati da indicare nel modello redditi

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 prevede un interessante incentivo per tutti i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

Riduzione dei termini di accertamenti e rinuncia all’uso del contante

I soggetti IVA che nel 2023 hanno garantito la tracciabilità di incassi e pagamenti per le operazioni sopra i 500 euro devono darne comunicazione nel modello REDDITI 2024 per godere della riduzione dei termini di accertamento.

L’agevolazione cui si fa riferimento è quella prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, che consente di ridurre di due anni i termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato).

 

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Circolare n. 33/2024

“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili – Disposizioni attuative e chiarimenti

L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (Decreto PNRR) ha introdotto, a partire dall’1.10.2024, la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a sospensione, revoca, incremento o decurtazione dei crediti.

Ambito applicativo

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati con le seguenti precisazioni:

  • per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento ri­conosciuto secondo la legge italiana.

 

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Circolare n. 32/2024

Riforma delle sanzioni tributarie – Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

Con il DLgs 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale. Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Decorrenza della riforma

L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di con­seguenza, per fare alcuni esempi:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvederle singolarmente);
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90%.

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Circolare n. 31/2024

Diritto penale tributario – Novità del D.lgs. 14.6.2024 n. 87

Con il D.lgs. 14.06.2024 n.87, pubblicato sulla G.U. 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Tale decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 20 della L. 9.8.2023 n. 111 che impegnava il Governo a osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Obiettivi della legge

Gli obiettivi della citata legge delega nella materia del diritto penale tributario riguardavano in particolare:

  • attribuire specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
  • attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
  • conseguire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di “bis in idem”;
  • revisionare i rapporti tra processo penale e processo tributario, al fine di adeguare i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, al fine di poter beneficiare della non punibilità o delle attenuanti tenendo conto dell’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.

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Circolare n. 30/2024

Locazioni brevi e turistiche – Operatività delle norme in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di sicurezza degli impianti

Il 3.09.2024 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questa comporta che, ai sensi dell’art.13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.

Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n.145, conv. L 15.12.2023 n.191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unita immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unita immobiliari destinati alle locazioni brevi ex art.4 del DL 50/2017;
  • Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.

La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.

Codice identificativo nazionale (CIN)

Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che deve essere attribuito:

  • alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

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