Circolare n. 17/2022

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato – Modifiche dall’1.4.2022

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, ha previsto l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Prima dell’entrata in vigore del DL 24.3.2022 n. 24, tale obbligo era previsto fino al 31.3.2022 per i lavoratori con meno di 50 anni, con obbligo, per quelli over 50, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione.

Il DL 24.3.2022 n. 24, sostituendo l’art. 4-quinquies del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, ha previsto:

  • per i lavoratori con meno di 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30.4.2022;

  • per i lavoratori over 50, l’obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base per accedere ai luoghi di lavoro dall’1.4.2022 al 30.4.2022, rimanendo fermi sia l’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 fino al 15.6.2022, sia le sanzioni pecuniarie collegate previste dall’art. 4-sexies del medesimo DL.

 

1 . Durata temporale

Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:

  • dal 15.10.2021 al 14.2.2022, l’obbligo di green pass base per tutti i lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica;
  • dal 15.2.2022 al 30.4.2022 (prima fino al 31.3.2022), l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;
  • dal 15.2.2022 al 31.3.2022 (prima fino al 15.6.2022), l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50;
  • dall’1.4.2022 al 30.4.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori over

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Circolare n. 16/2022

Informativa sulle erogazioni pubbliche

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

1 . Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in tre categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella con le relative modalità di adempimento.

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Circolare n. 15/2022

Esportazione di materie prime critiche verso Paesi extra-UE

Con l’articolo 30 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, entrato in vigore il 22 marzo (recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) è stato introdotto l’obbligo di notifica in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE le c.d. “materie prime critiche” e i rottami ferrosi.

In caso di mancata osservanza dell’obbligo, verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Tale obbligo si applica, per il momento, fino al 31 luglio 2022.

1 . Obbligo di notifica preventiva per l’export di materie prime critiche

Il decreto legge n. 21 del 2022 (entrato in vigore il 22 marzo 2022) introduce l’obbligo di notificare un’informativa completa, da inviare almeno 10 giorni prima, sulle operazioni commerciali di esportazione (diretta e indiretta) verso Paesi non unionali aventi a oggetto materie prime critiche e rottami ferrosi.

Destinatari di tale comunicazione sono il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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Circolare n. 14/2022

DL 1.3.2022 n. 17 – Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

L’art. 29 del DL 17/2022 proroga, anche per l’anno 2022, la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.

Si ricorda che il DL 17/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 . Ambito soggettivo

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa­zioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

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Circolare n. 13/2022

Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro

Il DL 21 marzo 2022 n. 21, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che i buoni carburante riconosciuti gratuitamente ai dipendenti nel 2022, nel limite di 200 euro a lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito.

1 . Buoni carburante per i dipendenti

Il nuovo DL 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

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Circolare n. 12/2022

DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 25.2.2022 n. 15 – Principali novità

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

1 . Dilazione dei ruoli – debitori decaduti all’8.3.2020 – proroga DELLA RIAMMISSIONE

L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.

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Circolare n. 11/2022

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Vi ricordiamo che entro il 16 marzo 2022 le società di capitali, ad eccezione delle società cooperative e mutue assicuratrici, devono versare la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all’articolo 2421 del Codice Civile.

1 . La vidimazione dei libri sociali per le società di capitali e soggetti equiparati

Ambito soggettivo d’applicazione

I soggetti interessati dall’adempimento sono le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A.), le società consortili a responsabilità limitata e i consorzi tra enti territoriali, anche se in liquidazione ordinaria o se sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che permanga l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile. La soggettività passiva si estende anche agli enti commerciali di cui all’art. 73 comma 1, lett. b) del TUIR, vale a dire agli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

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Circolare n. 10/2022

Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute da parte di ONLUS, Associazioni e Fondazioni

Il decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali ricevute nel corso dell’anno 2021 da parte di soggetti ONLUS (comprese quelle di diritto, quali le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali), associazioni di promozione sociale (APS), fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica con oltre 1 milione di euro di entrate (in base al bilancio approvato nel corso del 2021).

A partire dall’anno prossimo (quindi a partire dai dati relativi all’anno 2022), la comunicazione sarà obbligatoria per gli stessi soggetti innanzi indicati con entrate superiori a 220 mila euro.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo, con riferimento ai dati dell’anno precedente.

1 . Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 3 febbraio 20221

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021) ha disposto l’obbligo, per determinate tipologie di enti no profit, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.

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Circolare n. 9/2022

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere – Presentazione delle domande

L’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto e un credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere e del settore turistico per la riqualificazione e la digitalizzazione delle strutture.

In merito a tali agevolazioni, il Ministero del Turismo ha pubblicato i seguenti documenti:

  • l’avviso 23.12.2021, con cui sono state definite le disposizioni attuative delle agevolazioni;
  • l’avviso 4.2.2022, successivamente integrato dall’avviso 11.2.2022, con cui sono state definite nel dettaglio le spese ammesse alle agevolazioni;
  • l’avviso 16.2.2022, con cui sono state individuate le tempistiche di avvio ed accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze per gli incentivi;
  • l’avviso 18.2.2022, con cui sono state definite le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on line di Invitalia.

Con le risposte Min. Turismo 17.2.2022 sono state fornite ulteriori indicazioni su tali agevolazioni.

Da ultimo, con l’avviso 21.2.2022, Invitalia ha reso note le modalità di accesso alla procedura e ha messo a disposizione la relativa modulistica.

1 . Soggetti beneficiari

Le agevolazioni spettano alle:

  • imprese alberghiere;
  • imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle norme regionali;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimen­ti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

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Circolare n. 8/2022

Intrastat – Novità per il 2022

A decorrere dal 2022 entrano in vigore i nuovi modelli INTRASTAT che recepiscono alcuni regolamenti UE e le nuove regole in materia statistica.

Questi nuovi modelli devono essere utilizzati per comunicare le operazioni intracomunitarie poste in essere dal mese di gennaio 2022 (prima scadenza 25 febbraio 2022).

Circa l’importanza della presentazione del modello Intrastat è opportuno ricordare che, a mente dell’articolo 41, comma 2-ter, Dl 331/1993, ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intra-Ue è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l’elenco riepilogativo Intrastat delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione (articolo 138, Direttiva 2006/112/Ce).

Con la presente circolare si analizzano le principali novità che hanno interessato i modelli INTRASTAT che dovranno essere utilizzati per la comunicazione delle operazioni poste in essere a decorrere dal 01/01/2022.

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