Circolare n. 1/2023

Tasso di interesse legale – Aumento al 5% dal 2023 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

1 . Effetti ai fini fiscali

Di seguito analizziamo le principali disposizioni fiscali interessate dalla variazione del tasso di interesse legale.

1.1 Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 32/2022

Ritenuta ridotta per agenti con dipendenti o collaboratori

Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile differente a seconda che il percettore:

  • non si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte);
  • si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte). L’applicazione della ritenuta ridotta è però subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste.

La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.

Premessa – Breve richiamo alla normativa

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute IRPEF viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente.

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 31/2022

Il regime fiscale degli omaggi – imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rap-presenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Per maggiori approfondimenti circa i nuovi limiti dei fringe benefit non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti, si rimanda alla nostra circolare di studio n. 29 del 2022.

1 . Imposte sui redditi

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e soggetti fiscalmente assimilati.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 30/2022

IMU 2022 – Versamento del saldo entro il 16.12.2022

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.12.2022.

La legge di bilancio 2022 ha modificato il trattamento fiscale dei beni immobili posseduti in Italia da persone fisiche residenti all’estero e titolari di trattamenti pensionistici, prevedendo una riduzione al 37,5% dell’aliquota IMU.

In allegato, inoltre, i moduli per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del saldo, da rendere allo studio entro il giorno 07.12.2022.

1 .Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il nudo proprietario.

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 29/2022

Limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2022

Con il decreto “Aiuti quater” è stato aumentato il tetto massimo di non imponibilità delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.

Si ritiene utile ricordare che:

  • per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva è di 3.000 euro;
  • il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma;
  • il fringe benefit non può essere erogato in denaro (con eccezione delle utenze);
  • il termine entro il quale erogare questo fringe benefit è il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargata).

1 . Fringe benefit fino a 3.000 euro

Per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit concessi ai dipendenti è di 3.000,00 euro.

La suddetta franchigia si applica cumulativamente ai beni e servizi concessi, nel periodo di imposta 2022, al singolo dipendente, ivi inclusi i buoni spesa e altri beni in natura.

L’art. 12 del DL n. 115 del 2022 (decreto aiuti bis che aveva aumentato il limite di fringe benefit a 600 euro) ha previsto che possano essere ricompresi anche il rimborso al dipendente delle utenze domestiche per acqua, energia e gas (previa acquisizione del giustificativo di spesa, ai fini della esenzione in capo al dipendente e della deducibilità in capo al datore di lavoro).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 28/2022

Crediti d’imposta per investimenti e formazione – Promemoria comunicazione dei dati al Ministero dello Sviluppo economico

Si ricorda che, in relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali hanno approvato i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente, del:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 – 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 30.12.2020 n. 178;
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020;
  • credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018.

1 . Invio dei dati – Irrilevanza ai fini della fruizione delle agevolazioni

Tutti i DM datati 6.10.2021 stabiliscono che:

  • l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo eco­nomico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative;
  • l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 27/2022

Le nuove Linee Guida AgID sulla conservazione digitale

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sulla conservazione digitale.

Lo scopo è quello di uniformare la normativa attraverso la creazione di un testo unico di base per la formazione, gestione e conservazione di tutti i documenti informatici.

I Clienti che hanno affidato a Ergon la tenuta delle scritture contabili riceveranno nei prossimi giorni il nuovo contratto di affidamento, che vorranno cortesemente restituire firmato per permettere il proseguimento del servizio di conservazione digitale dei documenti.

1 . Conservazione digitale: le novità dal 1° gennaio 2022

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sulla conservazione digitale che:

  • aggiornano le precedenti regole tecniche basate sull’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
  • abrogano il DPCM del 13 novembre 2014 nonché il DPCM 3 dicembre 2013 .

 Lo scopo è quello di uniformare la normativa con la creazione di un testo unico di base per la formazione, gestione e conservazione di tutti i documenti informatici.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 26/2022

Riflessi operativi delle novità in materia di crisi d’impresa

Il D.lgs. 83/2022, in vigore dallo scorso 15 luglio 2022, ha modificato il D.lgs. n.14 del 12.1.2019 (recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – c.d. CCII) introducendo la riforma della previgente Legge Fallimentare.

Viene individuata, quale elemento determinante alla rilevazione tempestiva dello stato di “crisi” dell’impresa, la diagnosi precoce e la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. A tal fine:

  • da un lato, l’imprenditore (anche individuale) è tenuto a dotarsi di misure e/o assetti organizzativi che consentano di monitorare i possibili segnali della crisi,
  • dall’altro, vengono esplicitamente previsti alcuni segnali che determinano la necessità di segnalazione da parte dei creditori qualificati (Agenzia delle Entrate e INPS) ovvero dall’organo di controllo.

Senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia e la necessità di confronti specifici, la presente circolare vuole richiamare l’attenzione su alcuni concetti di fondo e soprattutto su alcune ricadute operative immediate.

Premessa.: Brevi cenni al concetto di “Crisi” e sua prevenzione

Il CCII definisce il concetto di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Diversamente, costituisce insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 25/2022

Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali: prospetto di riepilogo ai fini contabili per l’assolvimento degli obblighi IVA

A decorrere dal 9.6.2022, per consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, contestualmente allo svincolo delle merci. Infatti, a seguito della reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, non è più previsto l’utilizzo del formulario DAU (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.6.2022 n. 22).

1 . La digitalizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione

Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0, l’ADM ha stabilito di applicare – a decorrere dal 9 giugno 2022 – il nuovo modello di dati, definito a livello unionale con riferimento alle dichiarazioni doganali, presentate in procedura ordinaria, afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito.

Tale innovazione assume una notevole importanza sul piano operativo, in quanto, con il passaggio ad un sistema più moderno di trasmissione elettronica dei dati, è superata la tradizionale struttura del DAU (Documento Amministrativo Unico) ed è contestualmente avviato un percorso di graduale dismissione del preesistente messaggio “IM”.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 24/2022

Contributo AGCM per il 2022

Il 31 luglio 2022 è in scadenza il pagamento del Contributo annuale agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1 . Scadenza del versamento

Scadenza per il versamento è stabilita al 31 luglio 2022.

Il versamento può essere effettuato a partire dal 1° luglio 2022.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.