Incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato – Novità del D.lgs. 6.9.2024 n. 125
Il D.lgs. 6.9.2024 n. 125, oltre a recepire la direttiva comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
L’adeguamento è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 17.10.2023 n. 2023/2775/UE, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.
In linea con la direttiva comunitaria, il D.lgs. 125/2024 ha previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.
L’intervento determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Limiti per la redazione del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro imprese
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del D.lgs. 125/2024 all’art. 2435-bis co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.
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