Circolare n. 15/2025

Incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato – Novità del D.lgs. 6.9.2024 n. 125

Il D.lgs. 6.9.2024 n. 125, oltre a recepire la direttiva comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 17.10.2023 n. 2023/2775/UE, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

In linea con la direttiva comunitaria, il D.lgs. 125/2024 ha previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’intervento determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Limiti per la redazione del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro imprese

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del D.lgs. 125/2024 all’art. 2435-bis co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

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Circolare n. 14/2025

Certificazione Unica 2025 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all’anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), oppure entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2025);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2025 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2025.

Ambito applicativo della Certificazione Unica 2025

La Certificazione Unica 2025 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2024 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;

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Circolare n. 13/2025

Bonus pubblicità 2025

Il Bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta pari al 75% delle spese incrementali sostenute per investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici rispetto all’anno precedente. La normativa di riferimento è l’articolo 57-bis del Decreto Legislativo n. 50/2017.

Per accedere al beneficio, è necessario che l’importo investito sia superiore almeno dell’1% rispetto a quello dell’anno precedente.

Nel 2025, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Richiesta agevolazione fiscale

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

 

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Circolare n. 12/2025

Regime forfettario: acquisti in Reverse Charge

AI pari degli altri operatori, anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad assolvere l’IVA per gli acquisti per i quali assumono la veste di debitori d’imposta o mediante autofattura o tramite integrazione della fattura ricevuta. Stante l’indetraibilità dell’imposta, essi sono tuttavia tenuti a eseguire il versamento deII’IVA entro il 16 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.

Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

  • per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;

  • per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato – per l’applicazione dell’IVA in Italia;

  • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge).

Gli acquisti intracomunitari dei forfettari

Per gli acquisti intracomunitari di beni, i forfettari seguono le regole previste per i soggetti di cui all’art. 38, comma 3, lett. c), DL n. 33J/1993. Conseguentemente, se il forfettario opta per l’applicazione deII’IVA (barrando la casella del quadro VO), l’imposta è assolta in reverse charge e comporta il versamento deII’IVA con F24. Se non è esercitata l’opzione, gli acquisti fino all’ammontare annuo di 10 mila euro non si considerano intracomunitari e l’IVA è assolta dal cedente nello Stato di partenza dei beni. Se è superata la soglia nell’anno precedente o in quello in corso, l’IVA è dovuta in Italia e va assolta con le stesse modalità previste per i soggetti che hanno optato. Per gli acquisti intracomunitari, il forfettario dev’essere iscritto al VIES.

 

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Circolare n. 11/2025

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Da più di tre anni è operativa la procedura per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio grazie alle funzionalità proposte dall’Agenzia delle Entrate. Il processo operato dall’Amministrazione finanziaria mediante il quale vengono integrate le fatture che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, pur essendone soggette, conduce ad effettuare un’attenta analisi delle singole fattispecie al fine di valutare quando e a che condizioni tale obbligo sussista.

L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. 

Tali elenchi, disponibili entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, contengono:

  1. le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)

      2.   le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica) 

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Circolare n. 10/2025

Novità in materia di IRPEF e IRES – D.lgs. 13.12.2024 n. 192

Il regime impositivo dei redditi ai fini IRPEF e IRES è stato revisionato con il D.lgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.

Il D.lgs. 192/2024 è entrato in vigore il 31.12.2024, ma per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Con la presente circolare si analizzano le principali novità in materia di redditi dei terreni, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi.

Novità in materia di redditi dei terreni

Con riguardo ai redditi derivanti dalle attività agricole, vengono introdotte alcune disposizioni volte ad estendere l’ambito di applicazione:

  • dei redditi agrari ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
  • dei redditi d’impresa determinati forfetariamente ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR.

Collegamento potenziale con il terreno

Viene anzitutto riformulato il co. 1 dell’art. 32 del TUIR, allineando la nozione di “reddito agrario” a quella civilistica di “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art. 2135 c.c.

È così possibile ricomprendere tra le attività agricole produttive di reddito agrario:

  • anche quelle prive di collegamento effettivo con il terreno (come le moderne tecniche di produzione agricola che non richiedono l’utilizzo del fondo);
  • purché si tratti comunque di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di una o più fasi del ciclo biologico vegetale o animale.

Colture “fuori suolo”

Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, viene introdotta anche la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).

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Circolare n. 09/2025

Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti

Con il DM 4 aprile 2023 n. 59 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica viene definito il regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e le nuove procedure e adempimenti da adottare nel corso del 2025, secondo le diverse scadenze, in base alla tipologia dei soggetti interessati.

La tracciabilità dei rifiuti attraverso l’integrale documentazione digitale (compresi i formulari di identificazione dei rifiuti) viene demandata al RENTRI, ossia al Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 188-bis comma 1 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Vi invitiamo a rivolgerVi ai Vostri consulenti di fiducia specializzati, in quanto il nostro studio non fornisce assistenza nella materia.

Disciplina

In attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 188-bis è stato emanato il DM 4 aprile 2023 n. 59 dal medesimo Ministero, con il quale viene definito il regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e definisce le procedure e gli adempimenti relativi al RENTRI.

Come previsto dall’art. 21 comma 2 del DM 59/2023, ai sensi del quale “I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI”, il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251, con il quale sono definite le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), di cui agli artt. 4 e 5 del citato DM 59/2023.

 

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Circolare n. 08/2025

Tasso di interesse legale: riduzione al 2% dal 2025 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno. Il nuovo tasso d’interesse si applica dall’1.1.2025.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione:

  • ad alcune disposizioni fiscali;
  • ad alcune disposizioni contributive;
  • al calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 139/2024, la valorizzazione delle rendite e delle pensioni ai fini dell’imposta di successione e donazione avviene con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% (senza quindi considerare il nuovo tasso legale).

Questa disposizione trova applicazione anche con riferimento ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

 

Effetti fiscali

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

 

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Circolare n. 07/2025

Regime transfrontaliero IVA di franchigia – Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Mediante il D.lgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione, fra l’altro, alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese.

Con il suddetto decreto è stato quindi introdotto nel DPR 26.10.72 n. 633 il nuovo Titolo V-ter, composto dagli artt. 70-terdecies – 70-duovicies.

L’attuazione del regime è demandata, ai sensi del nuovo art. 70-terdecies del DPR 633/72, ad uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell’accesso al regime, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Regime transfrontaliero IVA di franchigia

La direttiva UE 18.2.2020 n. 285 ha operato una serie di modifiche alle disposizioni contenute nella direttiva CE 28.11.2006 n. 112 con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese.

Per evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, viene consentito, dall’1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

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Circolare n. 06/2025

Tariffe ACI per l’anno 2025 e novità della Legge n. 207/2024

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Si analizzano, in seguito, anche le principali novità apportate dalla Legge n. 207/2024, riguardanti:

  • le modalità di determinazione del Fringe Benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (l’art. 1 co. 48 della L. 207/2024 ha modificato l’art. 51 co.4 lett. a) del TUIR);

  • l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea ( 1 co. 81 della L. 207/2024)

 

Tariffe ACI per l’anno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Le tabelle ACI, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono realizzate tenendo conto del consumo di carburante e dell’usura che l’auto subisce durante l’utilizzo.

Queste tabelle vengono quindi utilizzate:

  1. per quantificare i rimborsi chilometrici che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
  2. per calcolare l’esatto ammontare del fringe benefit di chi utilizza un’auto aziendale ad uso promiscuo, che si calcola moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per 15.000, ottenendo così il valore stimato dell’auto aziendale nel corso dell’anno.

 

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