Circolare n. 29/2024

Cessione dell’energia elettrica in rete in dichiarazione dei redditi

In conformità ai chiarimenti del Gestore dei servizi energetici (faq del 26 febbraio 2024 aggiornata al 13 maggio 2024) i soggetti privati devono indicare in dichiarazione dei redditi gli importi relativi alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete nell’anno precedente.

Le somme incassate costituiscono:

  • redditi diversi – in base al ritiro dedicato con cessione parziale dell’energia o di scambio sul posto, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all’abitazione;

  • attività commerciale abituale – in base al ritiro dedicato con cessione totale dell’energia elettrica. In questo caso il responsabile dell’impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, il proprietario sottoscrive con il Gestore dei servizi energetici una convenzione sulla base della quale il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Il prezzo dipende dal mercato dell’energia e dunque non è possibile calcolare un valore universale, però il produttore può scegliere a quale regime aderire tra quelli previsti dalla normativa: il prezzo zonale orario (PO) ovvero il prezzo minimo garantito (PMG).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 28/2024

Disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma fiscale – Novità del D. Lgs. 5.8.2024 n. 108

Il D. Lgs. 5/08/2024 n. 108 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023. In particolare, gli interventi hanno riguardato:

  • la semplificazione degli adempimenti;
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni;
  • la modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
  • il differimento del termine per il versamento della rata della “rottamazione-quater”.

Il D. Lgs 108/2024 è in vigore dal 6.8.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Intervenendo sull’art. 11 del D. Lgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del D. Lgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, viene disposto il differimento:

  • al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

 

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Circolare n. 27/2024

Novità introdotte dal Decreto Sanzioni di interesse per gli Enti Locali

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), sono state introdotte importanti novità che riguardano la gestione dei tributi da parte degli Enti Locali.

Le principali novità

Di seguito vi forniamo una sintesi delle principali modifiche in vigore a partire dal 1° settembre 2024:

  1. Riduzione delle sanzioni: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione per omesso o insufficiente versamento del tributo sarà ridotta dal 30% al 25%. Tale riduzione non si applica alle violazioni commesse antecedentemente a tale data, per le quali la sanzione rimarrà del 30%.
  2. Cumulo giuridico delle sanzioni: è stata rivista la disciplina del cumulo giuridico, chiarendo che non si applica più la distinzione tra concorso formale e materiale autonomo. Le violazioni della stessa natura commesse in periodi di imposta differenti saranno trattate secondo i nuovi criteri di progressione, eliminando le interpretazioni precedenti della Cassazione.

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Circolare n. 26/2024

Enti del Terzo settore – Novità della L. 4.7.2024 n. 104

La L. 4.7.2024 n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.7.2024 n. 168, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).

Di seguito sono esaminate le novità più significative.

Decorrenza

La L. 104/2024 è entrata in vigore il 3.8.2024 (15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Chiarimenti ufficiali

Le modifiche in tema di bilancio d’esercizio e di organo di controllo sono state oggetto di chiarimenti con la circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6.

Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio

In base all’art. 13 del codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. Tuttavia, qualora ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non superino un certo limite, è facoltà dell’ente di ricorrere al rendiconto per cassa.

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Circolare n. 25_2024

Il concordato preventivo biennale analisi della disciplina aggiornata

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuo­ve tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

 

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Circolare n. 24_2024

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Disposizioni attuative

Con il DM  24.7.2024 (pubblicato sulla G.U. 6.8.2024 n. 183) e il DM 6.8.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Chiarimenti ufficiali

Con la circolare 16.08.2024 n. 25877, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e il Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) hanno fornito le indicazioni tecniche per l’applicazione del credito d’imposta transizione 5.0, riportando in allegato i modelli di comunicazioni, dichiarazioni e perizie richiesti.

Vista la specificità della materia e dei documenti richiesti per usufruire dell’agevolazione, Vi consigliamo di prendere contatto con i Vostri tecnici/ingegneri di fiducia e/o consulenti di finanzia agevolata.

1. Imprese beneficiarie

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

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Circolare n. 23/2024

Le ritenute negli appalti ex art. 17 bis D.Lgs 241/1997 – reminder e aggiornamenti di prassi

 

Con la presente circolare si riepilogano i contenuti dell’art. 17 bis D.Lgs 241/1997 (già contenuti nella nostra circolare 09/2020) aggiornandoli con gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

1. Presupposti e obblighi dei soggetti coinvolti (art. 17 bis D.Lgs 241/1997 commi da 1 a 4)

Per gli appalti (subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati) aventi le seguenti caratteristiche:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro
  • da eseguire con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

sono stati introdotti (dal 2020) alcuni obblighi relativi al versamento delle ritenute.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

 

Circolare n. 22/2024

Contributo AGCM per il 2024

Il 31 luglio 2024 è in scadenza il pagamento del Contributo annuale agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

  1. Scadenza del versamento

 

Scadenza per il versamento è stabilita al 31 luglio 2024.

Il versamento può essere effettuato a partire dal 1° luglio 2024.

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Circolare n. 21/2024

IMU – Versamento della prima rata entro il 17.6.2024

La prima rata dell’IMU per l’anno 2024 deve essere versata entro il 17.6.2024 (il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica), ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2023.

La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2024, andrà versata entro il 16.12.2024, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2024.

 

Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 17.6.2024.

1. Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie (non è invece soggetto passivo il “nudo proprietario” dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento di un terzo).

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione (l’utilizzatore è soggetto passivo IMU a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice (detto provvedimento costituisce altresì, ai fini della disciplina dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli).

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Circolare n. 20/2024

Sbloccate le compensazioni per i crediti d’imposta 4.0. Dal 29 aprile sul sito del GSE i modelli di comunicazione

Con l’emanazione del decreto del MIMIT del 24 aprile scorso, viene sbloccata la compensazione in F24 che era stata sospesa in seguito alla risoluzione 19/E del 12 aprile dell’Agenzia delle Entrate.

I nuovi modelli di comunicazione devono essere trasmessi singolarmente tramite PEC all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Tale comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

Per ulteriori informazioni sul blocco delle compensazioni si rimanda alla nostra circolare di studio n. 19 inviata in data 11 aprile 2024.

1 . Bonus Investimenti 4.0

Dalle ore 12 del 29 aprile sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), i modelli per le comunicazioni necessarie ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus investimenti 4.0.

Contenuto e modalità di invio dei suddetti modelli di comunicazione sono stati comunicati con apposito decreto direttoriale del MIMIT emanato in data 25 aprile 2024.

 

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