Circolare n. 5/2023

Legge di bilancio 2023 – Principali novità in materia fiscale e agevolativa.

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

1 . Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

Circolare n. 4/2023

Legge di bilancio 2023 – definizioni fiscali

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi-lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

1 . NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

Circolare n. 3/2023

Dichiarazione IVA per l’anno 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 13 gennaio 2023 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2022 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione, si richiede gentilmente la consegna della documentazione elencata nel documento allegato entro e non oltre il 3 febbraio 2023.

1 . Dichiarazione IVA per l’anno 2022

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2022 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

 

Circolare n. 2/2023

Tariffe ACI per l’anno 2023 e novità sulla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente

Con Comunicato pubblicato in GU n 302 del 28.12.2022, sono state rese note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per l’anno 2023 (art 3 comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n 314).

1 . Tariffe ACI relative al periodo d’imposta 2023

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2022 le tabelle nazionali 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’Automobile Club d’Italia attraverso le quali è possibile determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit derivante dalla concessione di veicoli aziendali concessi a dipendenti in uso promiscuo (uso sia per esigenze lavorative che per esigenze private).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 1/2023

Tasso di interesse legale – Aumento al 5% dal 2023 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

1 . Effetti ai fini fiscali

Di seguito analizziamo le principali disposizioni fiscali interessate dalla variazione del tasso di interesse legale.

1.1 Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 32/2022

Ritenuta ridotta per agenti con dipendenti o collaboratori

Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile differente a seconda che il percettore:

  • non si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte);
  • si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte). L’applicazione della ritenuta ridotta è però subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste.

La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.

Premessa – Breve richiamo alla normativa

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute IRPEF viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente.

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 31/2022

Il regime fiscale degli omaggi – imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rap-presenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Per maggiori approfondimenti circa i nuovi limiti dei fringe benefit non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti, si rimanda alla nostra circolare di studio n. 29 del 2022.

1 . Imposte sui redditi

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e soggetti fiscalmente assimilati.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 30/2022

IMU 2022 – Versamento del saldo entro il 16.12.2022

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.12.2022.

La legge di bilancio 2022 ha modificato il trattamento fiscale dei beni immobili posseduti in Italia da persone fisiche residenti all’estero e titolari di trattamenti pensionistici, prevedendo una riduzione al 37,5% dell’aliquota IMU.

In allegato, inoltre, i moduli per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del saldo, da rendere allo studio entro il giorno 07.12.2022.

1 .Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il nudo proprietario.

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 29/2022

Limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2022

Con il decreto “Aiuti quater” è stato aumentato il tetto massimo di non imponibilità delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.

Si ritiene utile ricordare che:

  • per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva è di 3.000 euro;
  • il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma;
  • il fringe benefit non può essere erogato in denaro (con eccezione delle utenze);
  • il termine entro il quale erogare questo fringe benefit è il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargata).

1 . Fringe benefit fino a 3.000 euro

Per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit concessi ai dipendenti è di 3.000,00 euro.

La suddetta franchigia si applica cumulativamente ai beni e servizi concessi, nel periodo di imposta 2022, al singolo dipendente, ivi inclusi i buoni spesa e altri beni in natura.

L’art. 12 del DL n. 115 del 2022 (decreto aiuti bis che aveva aumentato il limite di fringe benefit a 600 euro) ha previsto che possano essere ricompresi anche il rimborso al dipendente delle utenze domestiche per acqua, energia e gas (previa acquisizione del giustificativo di spesa, ai fini della esenzione in capo al dipendente e della deducibilità in capo al datore di lavoro).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 28/2022

Crediti d’imposta per investimenti e formazione – Promemoria comunicazione dei dati al Ministero dello Sviluppo economico

Si ricorda che, in relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali hanno approvato i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente, del:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 – 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 30.12.2020 n. 178;
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020;
  • credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018.

1 . Invio dei dati – Irrilevanza ai fini della fruizione delle agevolazioni

Tutti i DM datati 6.10.2021 stabiliscono che:

  • l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo eco­nomico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative;
  • l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.